Art. 20
(L) Pagamento di valori
Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva