Art. 73
(L) Comunicazione al giudice penale
Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva