Art. 30 — (R) Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva