Art. 34
(R) Societa' di gestione
La societa' di gestione:
- a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
- b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
- c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
- d)comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- e)provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R). La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva