Art. 38 — (R) Compensazione e liquidazione
Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva