Art. 209
[1]per i redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nei piani di risparmio a lungo termine (articolo 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
[2]1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 46, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere e), f), g) e h), conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 2 a 14 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, e delle societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. 2. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati indicati al comma 3 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 306, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 306. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 211, comma 3, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi. Ai soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5, non si applicano i limiti di cui al presente comma. 3. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 4. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societa' appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. 5. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4. 6. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 7. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 2 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 2 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 3 e 5 entro novanta giorni dal rimborso. 8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 7, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 7. 9. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 2 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui ((all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 7 e 8 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 306, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 6. 11. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 12. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 2 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari. 13. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 2. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 211, comma 3, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 2. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 2 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione 14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati. 15. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva