Art. 73 — (L) Comunicazione al giudice penale
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 73 — (L) Comunicazione al giudice penale
… provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).…
Art. 73 — (L) Comunicazione al giudice penale
… provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).…
Art. 18-bis
Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita a favore della collettivita' osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo…
Art. 277 — Chiusura della istruzione formale. Riapertura
Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace. Le sentenze di proscioglimento…
Art. 154-ter
(Comunicazione della sentenza). 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, …
Art. 58-sexies — Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti
Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art73 · fonte su Normattiva