Art. 9 — (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R). I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva