Art. 10

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[1]Titolari del diritti sulle iscrizioni nominative (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 19 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

[2]L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative soltanto le persone risultanti dai registri integrativi del Gran Libro.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art10 · fonte su Normattiva