Art. 13

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[1]Operazioni a richiesta del possessore (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 20 e 21 - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

[2]Si possono effettuare su richiesta del possessore, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti:

  • a)la divisione, la riunione ed il tramutamento in nominativi di titoli al portatore;
  • b)la riunione dei titoli intestati alla medesima persona, liberi da vincoli o sottoposti a vincoli non differenti;
  • c)la divisione dei titoli nominativi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art13 · fonte su Normattiva