Art. 13
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[1]Operazioni a richiesta del possessore (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 20 e 21 - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
[2]Si possono effettuare su richiesta del possessore, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti:
- a)la divisione, la riunione ed il tramutamento in nominativi di titoli al portatore;
- b)la riunione dei titoli intestati alla medesima persona, liberi da vincoli o sottoposti a vincoli non differenti;
- c)la divisione dei titoli nominativi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva