Art. 14
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[2]Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio. Non occorre nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno del seguenti modi:
- a)mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
- b)mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;
- c)mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;
- d)mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio. I titoli del quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le Direzioni provinciali del tesoro anche i notai.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984 · versione 0 su Normattiva