Art. 16
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[2]Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di volonta' per operazioni di debito pubblico, ricevute dalla Direzione generale del debito pubblico e dalle Direzioni provinciali del tesoro, e' dovuto al notaio o all'agente di cambio accreditati il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli al quali l'operazione si riferisce. Tale diritto non puo' essere inferiore a lire cinquanta ne' superiore a lire mille.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva