Art. 16

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[1]Onorario spettante al notai e agli agenti di cambio accreditati (Legge 18 dicembre 1951, n. 1599, art. 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 7 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1).

[2]Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di volonta' per operazioni di debito pubblico, ricevute dalla Direzione generale del debito pubblico e dalle Direzioni provinciali del tesoro, e' dovuto al notaio o all'agente di cambio accreditati il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli al quali l'operazione si riferisce. Tale diritto non puo' essere inferiore a lire cinquanta ne' superiore a lire mille.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art16 · fonte su Normattiva