Art. 17

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[1]Impossibilita' di sottoscrivere (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 9)

[2]Chi non puo' sottoscrivere deve manifestare la volonta' di trasferire o tramutare mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art17 · fonte su Normattiva