Art. 18

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[1]Trasferimento in base a decisione del giudice (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 24 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Il trasferimento dei titoli nominativi puo' essere eseguito anche in base a decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che deve essere presentata insieme con i titoli stessi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art18 · fonte su Normattiva