Art. 18
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[2]Il trasferimento dei titoli nominativi puo' essere eseguito anche in base a decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che deve essere presentata insieme con i titoli stessi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva