Art. 19

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[1]Prova del diritto a succedere Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 14 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Il diritto di successione al titolare di iscrizioni nominative si prova presentando all'Amministrazione del debito pubblico:

  • a)nel caso di successione testamentaria:
  • 1)l'estratto dell'atto di morte;
  • 2)l'atto o gli atti di ultima volonta';
  • 3)un'attestazione di notorieta' formata, nel mandamento in cui si e' aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni Idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico e, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
  • b)nel caso di successione intestata:
  • 1)l'estratto dell'atto di morte;
  • 2)un'attestazione di notorieta' formata nel modo indicato al n. 3) della lettera a), con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione. Nell'attestazione di notorieta' si deve far constare il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art19 · fonte su Normattiva