Art. 20
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[1]Documenti integrativi (Legge 12 agosto 1937, n. 752, art. 15)
[2]Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono essere presentati all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono essere presentati le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione e gli altri documenti che a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualita' degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti. L'Amministrazione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultano annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva