Art. 21

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[1]Successione aperte all'estero (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 16)

[2]Se la successione del titolare si sia aperta all'estero il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 19 e 20. In tal caso l'attestazione di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano e sostituita da equivalente documento probatorio ai termini della legge del luogo. Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza la aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formulate e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art21 · fonte su Normattiva