Art. 23

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[1]Successione di credi del titolare (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 18)

[2]Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la attestazione di notorieta' indicata nell'art. 19 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso mantenimento; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di Tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 22 puo' essere emesso dal Tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art23 · fonte su Normattiva