Art. 24
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[1]Operazioni di importo limitato (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 19)
[2]Qualora i titoli di pertinenza della stessa eredita' rappresentino uni' capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi detto importo, gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualita' mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorieta' ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna di esse o, se trattisi di successione aperta all'estero>, dal console italiano.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva