Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legato di specie (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 20 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di titoli nominativi, che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art25 · fonte su Normattiva