Art. 26
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[1]Intervento degli aventi diritto (Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 21 e 17 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)
[2]Per le operazioni di trasferimento o di titoli nominativi in dipendenza della successione del titolare, e' necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominate, l'operazione puo' essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato nominativo da consegnare al richiedente. Se la quota del non intervento sia inferiore al minimo iscrivibile o lasci una frazione non iscrivibile, il relativo controvalore e' versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva