Art. 27
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[1]Successione dell'avente massa causa (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 22)
[2]Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione detto avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione domandata, nonche' nei casi di svincolo, divisione o trasferimento, a favore dei successori, delle iscrizioni, comunque annotate di feudo, fidecommesso o altri vincoli, divenuta libere per effetto delle leggi abolitive di detti vincoli.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva