Art. 29
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[1]Titoli intestati ad enti, societa', persone fisiche incapaci (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 2)
[2]Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' del propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento al portatore. Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare le investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva