Art. 30-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Reimpiego di capitali a cura dell'Amministrazione (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 2))) ((Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purche' il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratta di titoli vincolati di usufrutto e' necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprieta', sia di quello di usufrutto. Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto e' possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratta di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti. I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresi' corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali. In questi ultimi casi e' necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro. Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi)).
Testo vigente dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva