Art. 30
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[1]Riscossione di capitali con reimpiego (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 13)
[2]Le e operazioni di tramutamento al portatore, di trasferimento o di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. Si osservano, al riguardo, le norme stabilite per tali atti dal Codice civile. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. Nei casi di cui ai precedenti commi, il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela; qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva