Art. 31
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[1]Ipoteche ed altri vincoli (Legge 23 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]I titoli nominativi sottoposti ad ipoteca o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo non sono rimborsati se non vi sia il consenso anche della persona a cui favore e' iscritta l'ipoteca o il vincolo, ovvero se non se ne provi la liberazione. Il titolare o chi per esso puo' anche, se non vi osti l'atto costitutivo dell'ipoteca o del vincolo, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli dello stesso prestito, di uguale capitale nominate. Ove cio' non sia possibile, il reimpiego puo' essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita e per capitale, corrispondano a quelli da rimborsare. A richiesta del titolare o di chi per esso, si puo' anche e eseguire il versamento del capitale presso la Cassa depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravanti i titoli da rimborsare.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva