Art. 33
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[1]Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dall'Istituto di emissione o dalle aziende di credito soggette alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a successive modificazioni, ovvero dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti ed enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, sul titoli stessi deve essere apposto il timbro dell'ente o ufficio presentatore. I titoli presentati devono essere descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sul medesimi e delle firme dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o Istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle posta a del visto del direttore e del controllore.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva