Art. 34
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[2]Salvo quanto disposto dall'art. 32, i premi assegnati a titoli di debito pubblico sono corrisposti, indipendentemente dallo stato di diritto al momento in cui i premi stessi vennero sorteggiati, a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso del titoli al portatore premiati e, quando si tratti di titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, al titolare ovvero a coloro cui spettino alla data medesima, in relazione agli eventuali vincoli afferenti ai preimi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva