Art. 37
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[1]Consegna di titoli e pagamento di somme (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 12 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]La consegna di titoli e il pagamento di somme provenienti da qualsiasi operazione di debito pubblico, da effettuare allo Istituto di emissione o alle aziende di credito abilitate, sono disposti dalla Direzione generale a favore dell'Istituto o dell'azienda, senza indicazione della persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di Tesoreria provinciale di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali dell'Istituto o della azienda. L'Istituto di emissione o l'azienda di credito abilitata per effetto del ritiro del nuovi titoli e della riscossione della somme, provenienti dalla operazioni prevista nell'art. 35, di parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarita' di tutta l'operazione.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva