Art. 39

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[1]Costituzione del vincolo (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 24)

[2]Le Iscrizioni nominative possono essere annotate di ipoteca o di altro vincolo in base a:

  • 1)domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 15;
  • 2)consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 14, lettere a), b) e c);
  • 3)sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'apposizione dell'ipoteca gia' volontariamente stabilita o del vincolo;
  • 4)decreto del Tribunale o della Corte di appello, nei casi di successione. I titoli corrispondenti alle iscrizioni da annotare di ipoteca o di altro vincolo devono essere depositati. Qualora siano presentati titoli al portatore per il tramutamento in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art39 · fonte su Normattiva