Art. 40
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[1]Annotazione dell'ipoteca e dei vincoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752; art. 25)
[2]Le ipoteche e gli altri vincoli sono annotati sulle iscrizioni e sul relativi certificati, con espressa indicazione anche della domanda o dell'atto da cui derivino o vengano riconosciuti. Le ipoteche e i vincoli non hanno effetto finche' non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge consegue effetto prima di tale duplice annotazione.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva