Art. 42

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[1]Trasporto delle annotazioni (Testo unico 17 luglio 1919, n. 536, art. 31 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 27)

[2]In caso di trasferimento, le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo sono riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art42 · fonte su Normattiva