Art. 44

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[1]Vendita forzata (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 30)

[2]Nel caso di vendita forzata di titolo annotato di Ipoteca, effettuata su Istanza del creditore Ipotecario, il compratore, in ordine all'atto di acquisto, puo' ottenere il trasferimento al proprio nome del titolo stesso anche senza il deposito di esso.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art44 · fonte su Normattiva