Art. 46

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[1]Rinnovazione delle ipoteche (Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 30)

[2]Le iscrizioni di Ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente. Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni di ipoteca, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda, in doppio esemplare, sottoscritta dai creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata. La rinnovazione eseguita sulle iscrizioni dei registri integrativi del Gran Libro ha effetto anche se non sia riportata sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione cura la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta, Ufficiale. Un esemplare della domanda, munito di dichiarazion attestante che l'ipoteca e' stata rinnovata, e' restituito all'interessato.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art46 · fonte su Normattiva