Art. 50
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[1]Cancellazione del vincolo di usufrutto (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 34)
[2]La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nel oasi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
- a)se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
- b)se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
- c)se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
- d)per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di venti anni.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva