Art. 50

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[1]Cancellazione del vincolo di usufrutto (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 34)

[2]La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nel oasi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:

  • a)se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
  • b)se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
  • c)se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
  • d)per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di venti anni.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art50 · fonte su Normattiva