Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Titoli al portatore (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 85)

[2]I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art51 · fonte su Normattiva