Art. 51
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[1]Titoli al portatore (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 85)
[2]I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1993 · versione 0 su Normattiva