Art. 52
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[1]Iscrizioni nominative (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 36)
[2]Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei Casi di:
- a)smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
- b)controversia sul diritto a succedere;
- c)fallimento del titolare;
- d)controversia od esecuzione per effetto della Ipoteca o di altro vincolo annotati sulle Iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nel casi anzidetti. Salvo che si tratti di Ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato al direttore generale del debito pubblico. L'opposizione di cui alla lettera f) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva