Art. 54

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[1]Esecuzione sulle rendite nominative (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 38)

[2]La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. Le iscrizioni annotate di Ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art54 · fonte su Normattiva