Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Esecuzione sulle rendite nominative (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 38)
[2]La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. Le iscrizioni annotate di Ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva