Art. 55

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[1]Effetti impeditivi sulle rendite (Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 4 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico, e' presa nota nei registri integrativi del Gran Libro allo scopo di impedirne ogni movimento e di sospendere il pagamento dei relativi interessi. Qualora l'Amministrazione sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nel casi considerati nell'art. 52 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente. Trascorsi pero' quattro mesi dalla dati della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 52, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento degli interessi e dell'operazione eventualmente domandata.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art55 · fonte su Normattiva