Art. 56
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[2]E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche alla Direzione provinciale o alla Tesoreria presso cui i titoli si trovino.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva