Art. 56

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Pignoramento e sequestro di titoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche alla Direzione provinciale o alla Tesoreria presso cui i titoli si trovino.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art56 · fonte su Normattiva