Art. 57

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[1]Comunicazione al giudice penale (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 42)

[2]Qualora i titoli siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art57 · fonte su Normattiva