Art. 58

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[1]Schede per opposizioni (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 5 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art58 · fonte su Normattiva