Art. 59

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[1]Notifica di opposizioni e diffide (Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]Le opposizioni e le diffide considerate negli articoli 52, 53, 55 e 56 devono essere notificate esclusivamente al direttore generale del debito pubblico, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 56 predetto per gli atti di pignoramento e di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezione di Tesoreria provinciale.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art59 · fonte su Normattiva