Art. 60
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[1]Ricusazione di eseguire operazioni (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 53 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Nei caso in cui l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione, la parte richiedente puo' adire il Tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'Amministrazione nelle sue osservazioni scritte. Il Tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviare a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. Contro il provvedimento del Tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva