Art. 64
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[1]Ratei di interessi (Testo unico 17 luglio 1910, n. 586, art. 59 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Nel caso di titoli vincolati di usufrutto, gli interessi maturati fino al giorno della cessazione di esso sono pagati agli aventi diritto che ne presentino domanda regolarmente documentata.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva