Art. 65

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[1]Pagamento anticipato di interessi (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536 art. 60 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]Il pagamento delle rate semestrali di interessi sui titoli nominativi non soggetti a vincolo di usufrutto, se non subordinato a speciali condizioni, puo' essere effettuato anche prima della scadenza in forza di decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art65 · fonte su Normattiva