Art. 66
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[1]Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 3)
[2]Per la riscossione degli interessi su titoli al portatore la Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nell'art. 33, possono presentare le cedole, per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, muniti del timbro dell'ente o ufficio presentatore, firmati in conformita' di quanto disposto nel secondo comma dello stesso art. 33 e recanti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio che in complesso. Sul rovescio di ciascuna cedola deve essere apposto il medesimo timbro applicato sull'elenco riepilogativo.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva