Art. 67

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[1]Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 4)

[2]Per la riscossione degli interessi su titoli nominativi, la Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nel precedente art. 33, nonche' gli enti e i corpi normali in genere, possono presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale e' assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro dell'ente o ufficio esibitore. Detti tagliandi devono essere distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del citato art. 33. Gli elenchi stessi devono recare la indicazione dei singoli tagliandi per numero progressivo di iscrizione e per importo, nonche' la espressa dichiarazione che l'ente o l'ufficio ha provveduto allo stacco di essi previo accertamento di legittimazione dal possessore del e sua identificazione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art67 · fonte su Normattiva