Art. 69
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[1]Prescrizione degli interessi e del capitale (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43)
[2]Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. E' prescritto il capitale rappresentato dal titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilita'. Per i titoli nominativi annotati d'ipoteca o altro vincolo, il termine e' di venti anni dalla medesima data. La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti consolidati, qualora sia reso rimborsabile per effetto di qualsiasi operazione finanziaria. Sono annullate le iscrizioni dei prestiti consolidati delle quali non sia stato reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni o, se trattasi di iscrizioni annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'art. 50, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva