Art. 71
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[1]Interruzione della prescrizione (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43)
[2]La prescrizione puo' essere interrotta nel modi e con gli effetti indicati dal Codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva